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CAF – ITAL | Comunicazioni cessione del credito e sconto in fattura – remissione in bonis fino al 30 novembre

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 30/E del 6 ottobre 2022, ha chiarito che, in caso di omessa presentazione telematica delle comunicazioni contenenti l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura relative ai bonus edilizi, la violazione può essere sanata tramite l’istituto della remissione in bonis.

La remissione si perfeziona, in presenza di tutti i requisiti sostanziali, con la presentazione della comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (30 novembre 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020) e il contestuale versamento di un importo, a titolo di sanzione, pari a 250 euro da versare tramite modello F24, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili.

Inoltre, con la risoluzione n. 58/E dell’11 ottobre 2022,  l’Agenzia ha diramato le istruzioni ed individuato il codice tributo per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis in argomento.
Per ulteriori dettagli, i Servizi  ITAL  e  CAF UIL sono a tua diposizione:

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